Governo del Territorio, Fruizione del Paesaggio e Tutela dell’Ambiente: i tre paradigmi per un’azione unitaria di coordinamento politico finalizzato alla conoscenza e valorizzazione.

Il Paesaggio visto dallo Stretto da Messina, dal Centro dell’EuroMediterraneo, spunti per un incontro per celebrare il ventennale della Convenzione europea del Paesaggio.

(di: Ing. Francesco Cancellieri, Presidente Associazione Centro Educazione Ambientale CEA Messina onlus)

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I termini Ambiente, Territorio, Paesaggio, assumono – come è noto – significati differenti nei diversi ambiti disciplinari e culturali (naturalistico-ecologico, storico-geografico, filosofico-estetico, socioeconomico-antropologico, urbanistico-edilizio-architettonico).
Nell’ordinamento italiano territorio, paesaggio e ambiente si presentano come entità fornite di distinta considerazione. La ragione è da rintracciarsi nei diversi tempi e modalità di emersione del loro rilievo anche giuridico. Rispetto al governo del territorio (e principalmente l’urbanistica)
l’ambiente ha conosciuto il momento di emersione solo intorno agli anni ’70 dello scorso secolo, mentre la disciplina del paesaggio fin dalle origini ha assunto una connotazione “culturale- identitaria”.
La distinta considerazione del governo del territorio, della fruizione del paesaggio e della tutela dell’ambiente è presente, del resto, anche nel testo della Costituzione in cui sono menzionati separatamente il paesaggio» e i «beni ambientali» (artt. 9 e 117, co. 3), l’«ambiente» e l’«ecosistema»(art. 117, co 2, lett. s), e il «governo del territorio» (art. 117, co. 3).
Differenti sono, peraltro, le finalità delle relative discipline: mentre per il paesaggio e l’ambiente si tratta della massimizzazione della tutela e della valorizzazione, per il governo del territorio la finalità è costituita dal coordinamento (o sistematizzazione) di tutti gli interventi con incidenza territoriale.
Altresì differenti sono le fonti di disciplina normativa: per il governo del Territorio in particolare la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (‘Legge urbanistica’) e il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 – Testo unico sull’edilizia), per il Paesaggio il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e per l’Ambiente il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).
Ma fra le tre entità sono prospettabili molteplici relazioni di connessione e integrazione: ad esempio mediante la tutela del paesaggio si salvaguarda l’ambiente, il piano paesaggistico ha natura sovraordinata sui piani urbanistici dei comuni, la tutela ambientale e paesaggistica precede e
comunque costituisce limite alla tutela degli altri interessi pubblici in materia di governo del territorio, e l’elenco potrebbe continuare ancora.

Ciò dimostra come territorio, ambiente e paesaggio congiuntamente racchiudono lo spazio dell’agire umano, si connettono in modo concreto e inscindibile, influenzandosi a vicenda e influenzando a loro volta il processo di sviluppo dei sistemi economici locali, offrono all’uomo
opportunità e vincoli, possibilità di crescita e consapevolezza dei limiti.
Tale circostanza suggerisce una “ricomposizione” tra queste tre entità in termini tanto amministrativi quanto gestionali, una forma di “concertazione governata” tra Ente Locale, Soprintendenza e Regione, un’armonizzazione delle diverse pianificazioni di settore e strumenti di
tutela che necessita di un’azione unitaria di coordinamento politico, finalizzato alla conoscenza e valorizzazione di tali tre ambiti, in cui Paesaggio e Ambiente diventino una categoria non più solo vincolistica, ma di produzione di valore nel più ampio progetto di Governo delle trasformazioni
territoriali tout court.
Le superiori considerazioni trovano espressioni tecnico-politiche in tre importanti Organismi nella Regione Siciliana:
1. Il Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.), istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, come modificato dall’art. della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14, la cui composizione è stata modificata ed integrata dall’39;art. 127, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17. I compiti del Consiglio regionale sono individuati dall’art. 4 della L.R. n. 98/1981, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 14/1988, con ampi compiti in tema di Parchi e Riserve.
2. L’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio (O.R.P.) è stato istituito con il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, e le cui funzioni sono state attribuite quale Speciale Commissione in forza del D.A. n.6542 del 2001 al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di 2 collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell’Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica.
3. Il Consiglio Regionale dell’Urbanistica (C.R.U.) istituito ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, è incardinato presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e di seguito si elencano i compiti:
a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica;

b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.
Il successivo art. 59, al comma 1, ha previsto che il Consiglio sia composto, tra l’altro:
7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche e uno di materie geologiche, scelti dall’Assessore…;
8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall’Assessore…;
9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali
Lo stesso art. 59 precisa poi che: i componenti di cui ai numeri 7) 8) e 9) sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati; (comma 4) e che Ai medesimi…spetta, in quanto
dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione…(comma 5).
Tra tutte le date di questa seconda metà del 2020 – che si caratterizza indubbiamente per la tragedia della pandemia di COVID-19 – a conclusione, si evidenzia il ventennale della Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.) che  è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000.
Essa si prefiggeva di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea: La Convenzione è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme.
Si applica a tutto il territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani.
Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati.
La Convenzione senza dubbio apporta un contributo importante all’attuazione degli obiettivi del Consiglio d’Europa, che sono di promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo, la preminenza del diritto, nonché di ricercare delle soluzioni comuni ai grandi problemi di società.
Nello sviluppare una nuova cultura del territorio, il Consiglio d’Europa persegue la promozione della qualità di vita e del benessere delle popolazioni.
Quindi convergere su Ambiente, Territorio e Paesaggio ed il 20 ottobre 2020 rappresentare le diverse sensibilità – tentando una sintesi anche partendo dalla Terra di Sicilia ed estendendo il tema all’intero Territorio Nazionale – sarà l’impegno da prendere nella giusta direzione!

kolimbetra

Un esempio virtuoso nella foto del progetto Agri Gentium: landscape rigeneration il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento che ha conquistato nel 2017 il primo Premio Paesaggio Italiano. Un progetto che ruota intorno ai concetti di campagna e comunità. Come si legge nella motivazione del Premio): “ha messo in pratica i principi della Convenzione Europea del Paesaggio attraverso politiche d’eccellenza. Se ne riconoscono le capacità di coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, con il recupero della memoria storica di antiche pratiche produttive e la creazione di prodotti di eccezionale qualità; assumere un ruolo di catalizzatore delle buone
pratiche produttive, sviluppare una cooperazione tra soggetti pubblici e privati, saper mettere in pratica le finalità espresse nel riconoscimento di sito Unesco, indurre benefici nei soggetti che operano nella produzione agricola, oltre al merito, di aver attivato ricerche e studi finalizzati alla valorizzazione nelle aree rurali del Parco.” Nel video https://youtu.be/A4pVvOx8N88 il trailer del 10° anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio.